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E' considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o piu' specie o varieta', quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantita' superi la percentuale ponderale del cinque per cento. Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli e' consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi ((; e' inoltre ammessa la commercializzazione di miscugli di sementi di cereali. La commercializzazione dei predetti miscugli e' ammessa alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3)). 11 Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6 e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli e' consentita solo in confezioni non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212
11Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".
Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 14 marzo 2021
