Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
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((Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri od imballaggi chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta e l'eventuale marchio, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonche' della varieta', dello ecotipo e del tipo consentiti o prescritti dalle norme legislative e regolamentari, l'anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantita', il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilita' con relativa data di determinazione. La germinabilita' non e' richiesta per i prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6. Le disposizioni di cui la precedente comma non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, numero 1361. Nel caso di miscugli, di cui e' ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino deve altresi' indicare il tipo di utilizzazione cui il miscuglio e' destinato, nonche' il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e, se identificata, della varieta'. Per i miscugli di cui al precedente articolo 10 deve essere dichiarata la media ponderale fra i singoli componenti il miscuglio, sia per la purezza specifica che per la germinabilita'. Resta comunque fermo che:
- a)la purezza specifica, non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie col regolamento di esecuzione della presente legge;
- b)le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge. La dichiarazione della germinabilita' non e' richiesta per i miscugli costituiti esclusivamente dai prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6. Ove trattasi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in Paesi esteri, il cartellino deve portare anche l'indicazione del Paese in cui e' stata eseguita la coltivazione. Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovra' essere apposta sull'involucro e sui cartellini. Il cartellino esterno va applicato in modo che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrita' dello stesso o dell'involucro o la chiusura dell'involucro stesso. E' fatto divieto per i prodotti sementieri di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. I cartellini esterni o la scrittura indelebile di cui al precedente comma non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. I miscugli, di cui e' ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10, devono essere contenuti in bustine, sacchetti o altri involucri chiusi, sui quali, con apposito cartellino o con cartellino autoadesivo ovvero con scrittura indelebile, vanno apposte le indicazioni relative alla ditta, nonche' i nomi della specie e, se identificate, delle varieta', il riferimento al registro di carico e scarico, il peso o il numero dei pezzi e i dati riguardanti la germinabilita' e la purezza. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo. Del pari le disposizioni del primo, terzo e sesto comma non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione. Il regolamento di esecuzione della presente legge determinera', per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione. A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal tredicesimo comma del presente articolo)).
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 23 giugno 2001
