Disciplina dell'attivita' sementiera

Art. 11 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20

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Non possono essere oggetto di commercializzazione i prodotti sementieri di cui all'articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri chiusi, in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilita' di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno del cartellino del produttore, ove previsto. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi dell'articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla e' innovato rispetto a quanto disposto dall'articolo 40 del regio decreto 1o luglio 1926, n. 1361. Nel caso di miscugli di cui e' ammessa la commercializzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 10:

  • a)la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie con il regolamento di esecuzione della presente legge;
  • b)le percentuali di germinabilita' dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta. E' fatto divieto di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento di esecuzione della presente legge sui prodotti sementieri; e' tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonche' all'impiego del prodotto. 6. ln sostituzione del cartellino di cui al comma 1, le indicazioni ivi previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile. 7. Il cartellino esterno o la scrittura indelebile di cui al comma 6 non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti quando l'attestato interno riproduca tutte le prescritte indicazioni e le stesse siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio. 8. Nel caso di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificata le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti e' costituito da una varieta' geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varieta' geneticamente modificate puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varieta' geneticamente modificate. In tutti gli altri casi deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varieta' geneticamente modificate eccetto che per le frazioni inferiori all'1 per cento, per le quali e', comunque, obbligatoria la dicitura: "Contiene sementi derivate da varieta' geneticamente modificate in misura inferiore all'1 per cento.". 9. E' vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri. 10. Il regolamento di esecuzione determina, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione, ai fini dell'applicazione della presente legge. 11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformita' alle disposizioni comunitarie, i casi in cui non e' necessario apporre sugli involucri o sugli imballaggi di sementi un cartellino del produttore, nonche' le indicazioni da riportare nel cartellino stesso. 11 16
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

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Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149

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Il D.Lgs. 29 ottobre 2009, n. 149 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "In deroga all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo".

Testo in vigore dal 15 novembre 2009 al 14 marzo 2021

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art11 · fonte su Normattiva