Disciplina dell'attivita' sementiera

Art. 19-bis — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149

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(( Nel caso che con le disposizioni comunitarie vengano stabilite condizioni specifiche, per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' adatte alle condizioni naturali locali e regionali e minacciate dall'erosione genetica si applicano le disposizioni in materia di iscrizione nei registri nazionali previste dalla presente legge, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dalla legge n. 195 del 1976, tenendo conto altresi' dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e delle descrizioni dettagliate delle varieta' e delle loro rispettive denominazioni cosi' come notificate: questi elementi, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali varieta', in seguito alla loro accettazione, sono indicate come:"varieta' da conservazione" nel registro delle varieta' e sono soggette ad adeguate restrizioni quantitative. Nel caso che, per i prodotti sementieri di varieta' di specie di piante ortive, vengano stabilite, con le disposizioni comunitarie, condizioni specifiche per tenere conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari si applicano adeguate restrizioni quantitative. Per le varieta' da conservazione di cui al comma 1 e per le varieta' prive di valore intrinseco di cui al comma 2, si puo' derogare, ai fini dell'iscrizione nei registri prevista all'articolo 19, dalle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' indicate nel medesimo articolo. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e di varieta' prive di valore intrinseco, fatte salve, comunque, le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3.)) 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212

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Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".

Testo in vigore dal 23 giugno 2001 al 12 aprile 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art19bis · fonte su Normattiva