Art. 19-bis — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149)). Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149)). Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212
11Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".
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