Art. 19-bis — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149. ((6. Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi iscritte nel registro nazionale delle varieta' da conservazione, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria)) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2009 N. 149. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212
11Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".
Testo in vigore dal 26 dicembre 2015 al 14 marzo 2021
