Art. 13
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Ai titolari di assegni vitalizi diretti d'importo non superiore a lire 400.000 annue lorde compete, in aggiunta, un assegno caroviveri di lire 24.000 annue lorde. Ai titolari di assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri e' dovuto in misura pari alla differenza fra lire 424.000 e lo assegno. Ai titolari di assegni indiretti e di riversibilita' d'importo non superiore a lire 300.000 annue lorde, compete, in aggiunta, un assegno di caroviveri di lire 18.000 annue lorde. Ai titolari di assegni indiretti o di riversibilita' compresi fra lire 300.000 e lire 318.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri e' dovuto in misura pari alla differenza fra lire 318.000 e l'assegno. Ai titolari di assegni diretti, indiretti o di riversibilita' compete ogni anno una 13ª mensilita', pari ad un dodicesimo dell'assegno, compreso il carovita, goduto nello anno. Ove l'assegno non sia corrisposto per l'intero anno, la tredicesima mensilita', da corrispondersi nella seconda quindicina di dicembre, e' ragguagliata al numero dei mesi di godimento dell'assegno, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e trascurando la frazione di mese inferiore a quindici giorni. Nel caso del cumulo di piu' assegni compete soltanto una sola tredicesima mensilita' ad opzione del titolare.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
