Art. 12
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Decadono dal godimento dell'assegno continuativo gli orfani quando raggiungono la maggiore eta' e, anche prima, quando contraggono matrimonio. L'assegno continuativo viene invece conservato nel caso che gli orfani maggiorenni vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), e non abbiano contratto matrimonio. Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili agli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni suindicate, nella misura prevista dall'articolo 10. Quando per qualsiasi causa vengono a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o piu' figli dello stesso genitore, l'assegno viene corrisposto agli altri nella misura prevista nel suddetto articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art12 · fonte del testo