Art. 15
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo minimo di contribuzione e' ridotto ad anni 10. In tutti i casi di cessazione dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza da parte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dev'essere provveduto, per il corrispondente periodo di contribuzione all'Ente, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art15 · fonte del testo