Art. 15
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Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo minimo di contribuzione e' ridotto ad anni 10. In tutti i casi di cessazione dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza da parte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dev'essere provveduto, per il corrispondente periodo di contribuzione all'Ente, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
