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Ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dimissionari o comunque cessati dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza, va liquidata una sola volta una indennita' di buonuscita in ragione di tante mensilita', pari ciascuna ad una tredicesima mensilita' percepita nell'ultimo anno intero di servizio, quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo. Dall'indennita' di cui al primo comma e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, l'intero importo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini della costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art16 · fonte del testo