Art. 20
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I gestori esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione sono soggetti ad una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio della ricevitoria di cui all'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. La ritenuta, per l'esercizio in cui la presente legge entrera' in vigore, si conteggera' per tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi che restano fino al termine dell'esercizio stesso.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
