Art. 21
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), denunciati, per contrasto con gli artt. 3, 37 e 38 Cost., nella parte in cui prevedono che l'assegno vitalizio di riversibilità venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite: atteso che - a seguito della sent. n. 6/1980, che ha parificato, anche per il passato, la posizione del vedovo a quella della vedova (già equiparate, ma solo per l'avvenire, dalla legge n. 903 del 1977) - la questione stessa risulta priva di base normativa. - S. n. 6/1980.
Art. 38 cost. · Art. 10 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" · Art. 11 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" · Art. 21 Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La misura dell'indennita' di buonuscita agli iscritti collocati a riposo o cessati dal servizio o se morti in servizio, ai loro superstiti aventi diritto a pensione, e' pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e 13a mensilita', con l'integrazione di una somma aggiuntiva da prelevarsi dalla dotazione che verra' a costituirsi destinandovi la ritenuta aggiuntiva del 2 per cento di cui all'articolo 2. La somma aggiuntiva sara' calcolata tenendo conto dell'entita' della dotazione, degli anni di servizio in cui l'iscritto al Fondo ha contribuito con la ritenuta del 2 per cento e della base pensionabile. Il Consiglio di amministrazione fissa i criteri generali per la determinazione e per la erogazione della somma aggiuntiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art21 · fonte del testo