Art. 25
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 401 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, per potere chiedere il riscatto del servizio prestato, anteriormente alla iscrizione al Fondo, presso una ricevitoria del lotto, debbono avere rivestito le seguenti qualifiche:
tolto: a) di commesso di carriera o di commesso tirocinante, se trattasi di servizi prestati anteriormente al 1 gennaio 1939;
tolto: b) di aiuto ricevitore o di commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, se trattasi di servizi prestati dopo tale data. I servizi che ai sensi della presente legge sono riscattabili possono essere ammessi a riscatto se risultano dagli atti ufficiali dell'Amministrazione e decorrono dalla data dell'autorizzazione. La domanda di riscatto indicante le qualifiche e i servizi prestati deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al comma precedente la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa. Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dal decesso del dipendente anche se questo sia incorso nella decadenza di cui al terzo comma. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' scaduto il termine contemplato nel terzo comma, o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non puo' essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla cessazione dal servizio. L'accoglimento della domanda di riscatto e' disposto dal Consiglio di amministrazione. Il personale che chiede il riscatto e' tenuto al pagamento di un contributo, commisurato al periodo di servizio da riscattare, nella misura del 5 per cento sulla base:
tolto: a) dell'80 per cento dell'aggio dell'esercizio in cui la domanda di riscatto e' stata presentata, se ricevitore;
tolto: b) dell'80 per cento della retribuzione annua spettante alla data della presentazione della domanda di riscatto se aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio. Il contributo a carico dei ricevitori non puo' essere calcolato su un importo d'aggio superiore a quello della base pensionabile di cui all'articolo 8 della presente legge. Il contributo di cui sopra e' commisurato all'80 per cento dell'aggio o della retribuzione finche' tale criterio rimane in vigore per gli impiegati statali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art25 · fonte del testo