Art. 24
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutti gli assegni, liquidati ai sensi dell'articolo 23, aventi decorrenza da data anteriore al 1 marzo 1966, sono aumentati, con effetto dal 10 luglio 1963, in ragione del 30 per cento del loro importo lordo e di una ulteriore cifra, di pari importo, con effetto dal 1 luglio 1965. Il duplice aumento di cui sopra e' concesso anche agli assegni degli aiuto ricevitori del lotto, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi a riposo e loro superstiti, aventi decorrenza da data anteriore al 1 marzo 1966. L'importo degli assegni di cui al secondo comma non puo' essere superiore a quello che risulterebbe qualora essi fossero riliquidati con riferimento alla retribuzione corrisposta alla data del 1 marzo 1966 a impiegati di pari qualifica e anzianita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art24 · fonte del testo