Art. 26
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Il settimo dell'aggio netto di cui all'articolo 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, cessa dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, dall'essere attribuito al Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ed e' invece devoluto all'Ente fondo trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
