Art. 8
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Per la determinazione dell'assegno ai ricevitori viene presa a base la media degli aggi liquidati nell'ultimo triennio, elevando ad anno intero quello degli esercizi i completi, se superiori a sei mesi. Se l'esercizio incompleto e' inferiore a sei mesi, la media degli aggi e' quella degli ultimi due esercizi completi. Qualora la media degli aggi suddetti risulti superiore all'importo dello stipendio annuale corrispondente al coefficiente 325, senza scatti, della tabella unica degli stipendi del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, essa e' ridotta a detta cifra. Sulla cifra risultante si aggiunge il 10 per cento dell'importo dell'aggio che supera il limite di cui sopra. Il trattamento di quiescenza spettante al personale con 20 anni di contribuzione al Fondo e' pari al 44 per cento della base pensionabile, costituita dall'importo calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti. Per ogni anno in piu' di contribuzione, l'assegno vitalizio di cui sopra e' aumentato dell'1,80 per cento della base pensionabile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento della base stessa. Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di inno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura. In ogni caso la base pensionabile non puo' essere inferiore alla retribuzione goduta da un aiuto ricevitore con parita' di anni di contribuzione.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
