Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la determinazione del trattamento di quiescenza agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti e ai commessi avventizi viene presa a base la retribuzione oro spettante all'atto della cessazione dal servizio. La liquidazione dell'assegno avviene tenendo conto degli stessi criteri stabiliti per i ricevitori di cui al comma terzo dell'articolo 8 della presente legge. Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;699~art9 · fonte del testo