L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741 e dal relativo regolamento, nonche' dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-02-23;170~art2 · fonte del testo