Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80

Art. 10 — Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno

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Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dall'articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, puo' essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

  • 1)da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;
  • 2)sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
  • 3)sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;
  • 4)sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento. Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente e' esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalita' previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853. In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, e' determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti. Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale. Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo puo' essere altresi' concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita' fissati dal CIPE, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. I complessi industriali articolati in piu' stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art10 · fonte su Normattiva