Il primo comma dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".

Testo vigente dal 1 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-22;10~art1 · fonte su Normattiva