Art. 21 — Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno
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Il Governo della Repubblica sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e' autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1977, n. 664
2La L. 8 agosto 1977, n. 664 ha disposto (con l'articolo unico) che "La delega conferita al Governo dall'articolo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' prorogata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 21 settembre 1977 al 22 dicembre 2008
