Art. 4 — Attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati a richiesta delle regioni
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Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, puo' autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale. Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonche' delle comunita' montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalita' da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle regioni meridionali interessate. Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalita' che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' altresi' autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle regioni meridionali, nonche' a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti. La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attivita', anche delle istituzioni gia' operanti nel Mezzogiorno.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
