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A decorrere dal 1967, nel periodo indicato nel successivo comma, l'ora normale e' anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti. La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 31 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per il turismo e lo spettacolo. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui il periodo si riferisce. E' abrogata la legge 14 maggio 1965, n. 503.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1966 al 25 giugno 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-24;1144~art1 · fonte del testo