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Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti. La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:
- a)chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festivita' infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;
- b)l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;
- c)chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non puo' essere imposta quando ricorra, nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
- d)nel caso di piu' festivita' consecutive le regioni hanno facolta' di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi piu' idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico. L'orario di apertura e chiusura puo' essere differenziato per localita' o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessita'. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le localita' della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3. Le regioni provvedono a rendere il piu' possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.
Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998
