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Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti. La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:

  • a)chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festivita' infrasettimanali solo le rivendite di pane possono essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;
  • b)l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;
  • c)chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non puo' essere imposta quando ricorra, nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
  • d)nel caso di piu' festivita' consecutive le regioni hanno facolta' di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi piu' idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico. L'orario di apertura e chiusura puo' essere differenziato per localita' o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessita'. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le localita' della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3. Le regioni provvedono a rendere il piu' possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 94/1976

    Questione infondata
    28 aprile 1976

    Fra i limiti che, per la tutela di esigenze sociali costituzionalmente protette, possono porsi al diritto al lavoro e alla libertà di iniziativa economica garantita dagli artt. 4 e 41 della Costituzione, sono quelli determinati dall'esigenza di tutela del diritto del lavoratore (sia dipendente che in proprio) al riposo settimanale. Tali limiti vanno stabiliti dalla legge e con disposizioni delle autorità amministrative, competenti ai sensi di legge, in base a valutazioni, discrezionali e perciò insindacabili del legislatore, delle varie esigenze anche di carattere economico, nella loro globalità, il che implica che con le norme e i provvedimenti emanati in proposito possano apportarsi deroghe alla regola della coincidenza del riposo settimanale con le domeniche e i giorni festivi. Fermo il principio che la regolamentazione degli orari di apertura e dei turni festivi degli esercizi deve essere sottratta all'arbitrio dei singoli gestori. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dell'art. 1, lett. a), legge 28 luglio 1971, n. 558, (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio) che nel delegare alle Regioni, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi, prescrive il criterio della chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salve però la facoltà di autorizzare nelle festività infrasettimanali le rivendite di pane (come previsto dallo stesso art. 1) e quella (prevista dall'art.3) di fissare, nelle località turistiche nei periodi di maggiore afflusso, l'orario di apertura e chiusura, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, indipendentemente dal suindicato criterio. Per analoghe ragioni è anche infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 9 stessa legge, concernente gli orari di apertura e i turni festivi dei distributori di carburante. - v. S. nn. 12/1960, 102/1968, 41/1971.

    Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio · Art. 9 Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;558~art1 · fonte su Normattiva