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Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti autostradali di distribuzione di carburante. Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge. In deroga a quanto disposto dalla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 1, la vendita dei fiori puo' essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.
Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998
