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Le attivita' miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attivita' prevalente da loro esercitata e che e' accertata dal comune. In ogni caso e' vietato un orario differenziato.

Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;558~art7 · fonte su Normattiva