Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Le attivita' miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attivita' prevalente da loro esercitata e che e' accertata dal comune. In ogni caso e' vietato un orario differenziato.
Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 9 maggio 1998
