[1]Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'articolo 78 del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295.

[2]Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni alla proprieta' medesima o a terzi.

Testo vigente dal 14 giugno 1940

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;554~art2 · fonte del testo