[1]Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'articolo 78 del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295.
[2]Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni alla proprieta' medesima o a terzi.
Testo vigente dal 14 giugno 1940
