[1]Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.

[2]All'autorita' giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennita' da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta, in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprieta' e di danno alla proprieta' stessa.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 6 maggio 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Host Venturi - Grandi - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 14 giugno 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;554~art11 · fonte del testo