Disciplina della cessione dei crediti di impresa
Art. 1 — Ambito di applicazione
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La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
- a)il cedente e' un imprenditore;
- b)i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
- c)il cessionario e' una societa' o un ente, pubblico o privato, avente personalita' giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le societa' per azioni. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1991 al 1 gennaio 1994
