Disciplina della cessione dei crediti di impresa
Art. 1 — Ambito di applicazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 2014 al 3 luglio 2016. Leggi il testo vigente →
La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
- a)il cedente e' un imprenditore;
- b)i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
- c)il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa ((o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari)). Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 12 novembre 2014 al 3 luglio 2016
