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Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del precedente articolo e' punito con le sanzioni previste dal codice della strada per quanto attiene alle infrazioni relative alla circolazione stradale o con le sanzioni previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione per le altre infrazioni.
Testo in vigore dal 22 aprile 1976 al 1 gennaio 1993
