La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali e' stata disposta la concessione.
Testo vigente dal 24 luglio 1954
