Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 146-bis. - (Partecipazione al dibattimento a distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

  • a)qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
  • b)qualora il dibattimento sia di particolari complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
  • c)qualora si tratti di detenuto nei cui confronti e' stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e' comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza. 3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalita' da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 4. E sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. 6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice. 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto ".

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 234/2000

    Questione infondata
    22 giugno 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-'bis' delle norme di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11), censurato nella parte in cui richiede come presupposto indispensabile per attivare il collegamento audiovisivo a distanza, che si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3 'bis', codice procedura penale, anche nel caso previsto dalla lettera c) dell' stesso art. 146-bis. Infatti, la scelta di prevedere particolari modalità di esercizio del diritto al contraddittorio, solo nei confronti di soggetti imputati di reati che sono "diretta espressione delle più gravi manifestazioni di criminalità di stampo mafioso", risulta espressione della sfera di discrezionalità del legislatore, esercitata in maniera non irragionevole. Inoltre, la norma ha carattere temporaneo, essendo volta a fronteggiare esigenze eccezionali ed è comunque suscettibile di eventuali aggiustamenti in base ai risultati della sperimentazione triennale in corso. - v. la sentenza n. 342/99. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 51 c.p.p. · Art. 2 Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 342/1999

    Questione infondata
    22 luglio 1999

    Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in…

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11~art2 · fonte su Normattiva