Disciplina della pesca marittima

Art. 1 — Oggetto e sfera di applicazione della legge

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Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero. E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art1 · fonte del testo