Disciplina della pesca marittima

Art. 1 — Oggetto e sfera di applicazione della legge

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1988 al 8 luglio 2004. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero. E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito. ((Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' suddividere le aree di pesca in distretti omogenei)).

Testo in vigore dal 16 settembre 1988 al 8 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988. 59 parole aggiunte.

… di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal fine perseguito. aggiunto: Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' suddividere le aree di pesca in distretti omogenei.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art1 · fonte del testo