Disciplina della pesca marittima
Art. 23 — Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →
Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012
