Disciplina della pesca marittima

Art. 23 — Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art23 · fonte su Normattiva