Disciplina della pesca marittima

Art. 8 — Commissioni consultive locali per la pesca marittima

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La Commissione consultiva locale e' cosi' composta:

  • a)il capo del Compartimento marittimo;
  • b)l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;
  • c)un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;
  • d)un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale competente per territorio;
  • e)un rappresentante degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;
  • f)tre rappresentanti dalle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
  • g)due docenti universitari o cultori o insegnanti degli Istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del Compartimento marittimo;
  • h)un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;
  • i)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;
  • l)tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;
  • m)un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
  • o)un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;
  • p)un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;
  • q)due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale. La Commissione e' presieduta dal capo del Compartimento; il segretario e' scelto tra il personale della Capitaneria di porto. I membri della Commissione sono nominati dal capo del Compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperti in materia di pesca, nonche' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 11 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art8 · fonte su Normattiva