Disciplina della pesca marittima

Art. 8 — Commissioni consultive locali per la pesca marittima

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La Commissione consultiva locale e' cosi' composta:

  • a)il capo del Compartimento marittimo;
  • b)l'addetto alla pesca della Capitaneria di porto;
  • c)un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di pesca marittima;
  • d)un rappresentante di ogni Amministrazione provinciale competente per territorio;
  • e)un rappresentante degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio;
  • f)tre rappresentanti dalle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
  • g)due docenti universitari o cultori o insegnanti degli Istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designati dal provveditore agli studi della sede del Compartimento marittimo;
  • h)un rappresentante delle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio;
  • i)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate ciascuna dalle associazioni sindacali a base provinciale;
  • l)tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali;
  • m)un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva n) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
  • o)un rappresentante degli Uffici dei medici provinciali competenti per territorio;
  • p)un rappresentante degli Uffici dei veterinari provinciali competenti per territorio;
  • q)due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici, scelti, tra terne designate da ciascuna associazione sindacale a base provinciale. La Commissione e' presieduta dal capo del Compartimento; il segretario e' scelto tra il personale della Capitaneria di porto. I membri della Commissione sono nominati dal capo del Compartimento marittimo, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. ((I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione)).

Testo in vigore dal 11 marzo 1982 al 13 marzo 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art8 · fonte su Normattiva