Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attivita', agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 puo' essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalita' previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. Tale assegno integrativo e' a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Testo vigente dal 11 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1114~art3 · fonte del testo