Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo', previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non puo' superare complessivamente le cinquecento unita', e' disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2 In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 415) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e' adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."

Testo vigente dal 1 gennaio 2013

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2002 al 1 gennaio 2013. 1 parola tolta.

… Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. tolto: 2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa … dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruoloaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 415) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e' adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1114~art1 · fonte del testo