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Salvo quanto disposto negli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi semplici, deve dichiarare, oltre la denominazione della merce, la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento, i seguenti contenuti analitici percentuali:

  • a)quantita' di acqua;
  • b)protidi grezzi;
  • c)lipidi grezzi (estratto etereo);
  • d)fibra grezza (metodo Weende);
  • e)ceneri;
  • f)estrattivi inazotati. I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art11 · fonte su Normattiva