L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, devo dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:
- a)quantita' di acqua;
- b)protidi grezzi;
- c)lipidi grezzi (estratto etereo);
- d)fibra grezza (metodo Weende);
- e)ceneri;
- f)estrattivi inazotati. I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca. Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice".
Testo vigente dal 17 aprile 1968
