L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, devo dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:

  • a)quantita' di acqua;
  • b)protidi grezzi;
  • c)lipidi grezzi (estratto etereo);
  • d)fibra grezza (metodo Weende);
  • e)ceneri;
  • f)estrattivi inazotati. I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca. Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art10 · fonte su Normattiva