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((Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":

  • a)il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;
  • b)la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;
  • c)l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantita' presente;
  • d)le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate)). Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione. Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca. ((Per i mangimi composti costituiti da due o piu' semi o frutti, non macinati ne frantumati, non e richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art14 · fonte su Normattiva