Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. Leggi il testo vigente →
((Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":
- a)il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;
- b)la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;
- c)l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantita' presente;
- d)le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate)). Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione. Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca. ((Per i mangimi composti costituiti da due o piu' semi o frutti, non macinati ne frantumati, non e richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11)).
Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988
