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Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

  • a)il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;
  • b)la sede dello stabilimento;
  • c)la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;
  • d)l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela elencati in ordine decrescente di quantita' presente;
  • e)le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate. Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione. Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art14 · fonte su Normattiva