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Oltre la denominazione del prodotto ed il nome o la ragione sociale, nonche' la sede della ditta produttrice o confezionatrice per i mangimi integrati immessi in commercio sono prescritte:

  • a)l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;
  • b)l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato;
  • c)una breve istruzione sull'uso, con le indicazioni delle dosi di somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo;
  • d)l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che gia' allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprieta' biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art16 · fonte su Normattiva