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((Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonche' la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:
- a)l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;
- b)l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;
- c)una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
- d)l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
- e)l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice. Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo)). E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che gia' allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprieta' biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.
Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988
