Il primo comma dell'articolo 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dai seguenti: "Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonche' la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

  • a)l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;
  • b)l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;
  • c)una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
  • d)l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
  • e)l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice. Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art14 · fonte su Normattiva