Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. Leggi il testo vigente →

Sui valori dei contenuti analitici da dichiararsi ai sensi della presente legge sono ammesse le seguenti tolleranze: acqua: 10 per cento in piu' del valore dichiarato. In ogni caso, il contenuto massimo di acqua nel mangime non deve superare il 13 per cento; protidi: 20 per cento in piu' e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano piu' del 35 per cento di protidi la tolleranza in meno e' ridotta al 5 per cento; ceneri: 10 per cento in piu' e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; lipidi: 20 per cento in piu' e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati fino ad un contenuto del 5 per cento; 20 per cento in piu' e 10 per cento in meno oltre il 5 per cento di contenuto; fibra grezza: 10 per cento in piu' rispetto al valori dichiarati; silice: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati; cloruro di sodio: 10 per cento in piu' rispetto ai valori dichiarati; zuccheri: 20 per cento in piu' e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; vitamine: 20 per cento in piu' e 10 per cento in meno rispetto ad valori dichiarati; antibiotici: 20 per cento in piu' e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; macroelementi minerali: 20 per cento in piu' e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati; microelementi minerali: 10 per cento in piu' e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto di acqua, fibra grezza, silice, cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato. Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art24 · fonte su Normattiva