Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' sostituito dal seguente: "Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonche' di cui ai successivi articoli 6 e 7, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonche' le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito".

Testo vigente dal 18 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;669~art2 · fonte su Normattiva